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Riemissione di rapporti di prova nel caso di cambio del nome/marchio commerciale del prodotto analizzato

A maggio è scaduto il periodo transitorio per l’adeguamento dei laboratori di prova alle regole fissate il 27 e 28 maggio 2014 dall’Assemblea Generale di EA con la risoluzione 2014 (33)31, applicabile nel caso di riemissione dei rapporti di prova. Di seguito una breve descrizione del documento che si può consultare in originale sul sito di ACCREDIA

RIEMISSIONE DEI RAPPORTI DI PROVA QUANDO CAMBIA IL NOME/MARCHIO COMMERCIALE DEL PRODOTTO ANALIZZATO (par. 5.10.9 UNI EN ISO/IEC 17025)

I rapporti di prova devono essere riemessi solo in caso di correzione di errori e di inserimento di informazioni/dati omessi ma disponibili al momento dell’esecuzione delle prove.

Deve essere fornita un’unica identificazione del campione e può essere mostrata qualunque etichettatura o brand del produttore identificati come tali.

La pratica da parte di un Laboratorio accreditato di riemettere un rapporto di prova sotto accreditamento quando il nome/marchio commerciale del prodotto analizzato è cambiato (senza aver effettuato nuovamente le prove) non è permessa, anche quando ci sia un chiaro riferimento al rapporto di prova iniziale che viene sostituito.

Il prodotto analizzato sarà stato chiaramente identificato sia nel riesame del contratto che nel rapporto di prova.

Il Laboratorio non deve assumersi la responsabilità di dichiarare che il prodotto con il nuovo nome/marchio commerciale è esattamente identico a quello analizzato; questa responsabilità è a carico del cliente.

E’ definito un periodo transitorio di un anno per la completa applicazione della risoluzione in modo da consentire al mercato di adeguarsi alle nuove regole.

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