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Autorizzazione unica ambientale – Emissioni in atmosfera

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Con il D.P.R. del 13 marzo 2013, publicato nella G.U. n° 124 del 29 maggio 2013, è stata istituita l’Autorizzazione unica ambientale.

Alcuni atti autorizzativi o abilitativi in materia ambientale, vengono unificati in un unico provvedimento denominato Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Si tratta in particolare delle seguenti autorizzazioni:

  • scarichi idrici (D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II),
  • emissioni in atmosfera (D.Lgs. 152/2006, art. 269), comprese quelle in via generale (D.Lgs. 152/2006, art. 272),
  • utilizzo di fanghi in agricoltura (D.Lgs 99/1992),
  • recupero di rifiuti in via semplificata (D.Lgs. 152/2006, art. 216),
  • nulla-osta all’esercizio di attività che si prevede possano superare i limiti di emissione acustica (L. 447/1995, art. 8, comma 6).

Altri atti autorizzativi possono essere aggiunti ad opera delle regioni.

L’AUA è obbligatoria per tutte le imprese soggette alle predette autorizzazioni ambientali, salvo essere facoltativa nel caso in cui l’attività sia soggetta a sola comunicazione o autorizzazione di carattere generale.

L’AUA è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Per le attività in essere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, ossia dal 13 giugno 2013, deve essere presentata domanda di rilascio dell’AUA alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

Per ulteriori chiarimenti, contattateci ai riferimenti che trovate sul nostro sito (contatti).

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